Area Legale – Giuridica

Che cosa si intende per “ambiente”

Nel senso comune, ambiente è tutto ciò che ci circonda: aria, acqua, suolo, flora, fauna, paesaggio, città, beni culturali. Proprio perché comprende elementi molto diversi, il diritto ha faticato a lungo a trovare una definizione unitaria e per anni si è discusso se l’ambiente fosse solo la somma di singoli beni (teorie “pluraliste”) o un bene autonomo e unitario (teorie “moniste”). 

Dagli anni Ottanta in poi si è affermata l’idea dell’ambiente come bene autonomo e unitario, anche grazie alla crescente sensibilità sociale e all’attenzione del legislatore e dei giudici. Un passaggio chiave sono state le sentenze della Corte Costituzionale che hanno riconosciuto l’ambiente come “valore primario e assoluto” (Corte Cost.nn.210 e 641 del 1987) e garantito costituzionalmente (art.9 e 32 Cost.) in quanto habitat essenziale per la vita e la salute della collettività.

Ambiente e Costituzione

Un grande passo è stato l’ingresso esplicito di “ambiente” nella Costituzione con la riforma del Titolo V, che ha attribuito allo Stato la competenza esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali e ambientali” (artt.9 e 41 Cost., come modificati dalla L. Cost. 1/2022) e alle Regioni la “valorizzazione” di questi beni e il “governo del territorio” (art.117 Cost.). La Corte Costituzionale, inoltre, ha precisato che l’ambiente è un valore costituzionalmente protetto, con natura “trasversale”, cioè capace di incidere su molti settori diversi dell’azione pubblica (Corte Cost.nn.407 e 536/2002). 

Oggi è importante sapere che la Costituzione stabilisce che la Repubblica tutela ambiente, biodiversità ed ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni, e che l’iniziativa economica privata non può svolgersi recando danno alla salute e all’ambiente. Questo rafforza il dovere delle istituzioni di bilanciare crescita economica, lavoro e protezione della salute collettiva, soprattutto nei territori segnati da forte industrializzazione.

Le regole europee e internazionali

Trattati, convenzioni, direttive e regolamenti dell’Unione Europea hanno inciso profondamente sulle scelte italiane in materia ambientale. Già dagli anni Settanta, alcune direttive hanno iniziato a disciplinare l’inquinamento acustico e le emissioni dei veicoli, ponendo le basi per una politica comune dell’ambiente (es. direttive 70/157/CEE e 70/220/CEE). Un passo importante è stata la Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma del 1972, che ha segnato un momento fondativo, fissando principi e obiettivi condivisi per la protezione dell’ambiente.

L’Atto Unico del 1986 ha, poi, introdotto espressamente l’ambiente nei Trattati dell’Unione Europea. Questo orientamento è stato poi rafforzato con il Trattato di Maastricht (1992) ed il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea in cui si affermano i principi di precauzione, prevenzione, correzione alla fonte del danno con la formula “chi inquina paga” (art. 191 TFUE), oggi richiamati anche nel diritto italiano.

Un ruolo particolarmente importante è stato svolto anche dalla Convenzione di Aarhus, che ha promosso la cosiddetta “democrazia ambientale”, riconoscendo ai cittadini il diritto di essere informati, di partecipare alle decisioni e di accedere alla giustizia in materia ambientale.

Infine, la Direttiva 2008/99/CE e la nuova direttiva 2024/1203/CE hanno rafforzato gli obblighi di incriminare i reati ambientali più gravi, anche di natura transfrontaliera, imponendo sanzioni effettive e prevedendo nuove fattispecie collegate, ad esempio, all’inquinamento.

Le principali leggi italiane sull’ambiente

In Italia, un punto di riferimento è il Testo Unico sull’Ambiente (D.Lgs. 152/2006), che riunisce gran parte delle norme su acqua, aria, rifiuti, bonifiche, valutazioni ambientali e responsabilità per danno ambientale. Questo decreto prevede sia strumenti amministrativi (autorizzazioni, controlli, sanzioni) sia reati contravvenzionali per punire condotte inquinanti, spesso strutturati come illeciti di pericolo.

Alcuni reati ambientali sono stati poi inseriti dal legislatore nel sistema di responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001), in modo che anche le imprese possano essere sanzionate quando il reato è commesso nel loro interesse o vantaggio (D.Lgs. 121/2011). Successivamente, una legge (L. 68/2015) ha introdotto nel Codice penale gli “eco-delitti” che includono l’inquinamento ambientale ed il disastro ambientale, ampliando così la tutela penale e prevedendo anche il ripristino dello stato dei luoghi danneggiati dai reati perpetuati (artt. 452-bis ss. c.p.).

Perché parlare di crimini contro l’ambiente

Negli ultimi decenni è emerso chiaramente che molti danni ambientali (inquinamento, disastri industriali e sfruttamento intensivo delle risorse naturali) non sono semplici problemi tecnici o “incidenti”, ma spesso l’esito drammatico di scelte produttive e politiche. 

È in questo contesto che si sviluppa la cosiddetta “Green Criminology”, una disciplina nata proprio per studiare i danni all’ambiente come veri e propri crimini sociali, anche quando non sono ancora riconosciuti come reati. 

Questa prospettiva invita ad analizzare le caratteristiche e le azioni di chi trae profitto dalle attività dannose e come le disuguaglianze sociali influiscono sulla distribuzione dei rischi, nonché la posizione di chi subisce gli effetti dell’inquinamento. In questo contesto si sviluppa la “Green Victimology”, che pone al centro degli studi le vittime dei disastri ambientali: persone, animali ed ecosistemi.

Il ruolo dei giudici italiani ed europei

Le azioni giudiziarie hanno contribuito in modo decisivo a rafforzare la tutela dell’ambiente e della salute.

La Corte costituzionale, anche in relazione ai grandi impianti di interesse strategico nazionale, ha più volte richiamato la necessità di bilanciare produzione, lavoro, ambiente e salute, senza sacrificare diritti fondamentali in nome della sola continuità industriale (artt. 2, 3, 32, 41 Cost.).

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha poi condannato l’Italia per non aver protetto adeguatamente la popolazione di Taranto, ad esempio, dagli effetti dell’inquinamento dell’ILVA, riconoscendo violazioni dei diritti garantiti dalla Convenzione, come il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).

Anche la Corte di giustizia dell’UE è intervenuta per affermare l’obbligo di valutazioni ambientali e sanitarie complete prima di autorizzare o prorogare l’attività di impianti altamente inquinanti (direttive su VIA e IPPC; art. 191 TFUE).

Il caso ex ILVA e il processo “Ambiente Svenduto”

La vicenda dell’ex ILVA di Taranto rappresenta un caso emblematico di conflitto tra tutela dell’ambiente, diritto alla salute e salvaguardia dei posti di lavoro.

Il processo penale noto come “Ambiente Svenduto” ha avuto ad oggetto, tra l’altro, ipotesi di disastro ambientale, avvelenamento e altre fattispecie colpose e dolose, legate a una lunga storia di emissioni nocive e mancati interventi di risanamento.

Parallelamente, diversi decreti-legge (cosiddetti “decreti salva ILVA”) hanno disciplinato il regime dello stabilimento come impianto di interesse strategico nazionale, prevedendo misure straordinarie, proroghe dei termini per l’attuazione dell’Autorizzazione integrata ambientale e, in alcune fasi, particolari regimi di responsabilità per i soggetti coinvolti. 

Queste scelte sono state oggetto di valutazione anche alla luce della Costituzione e del diritto europeo, contribuendo a ridefinire il modo in cui si considerano i limiti accettabili al rischio ambientale e sanitario.

Nuove misure: la Valutazione del Danno Sanitario (VDS)

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto strumenti per valutare in modo più sistematico l’impatto sulla salute delle comunità che vivono vicino ai grandi impianti industriali. Per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale è prevista la Valutazione del Danno Sanitario (VDS), che deve essere aggiornata periodicamente e coordinata con le autorizzazioni ambientali, così da integrare i dati epidemiologici nelle decisioni su limiti, prescrizioni e tempi di adeguamento.

L’idea è superare una visione puramente formale della conformità alle norme, collegando direttamente le scelte industriali agli effetti concreti su salute e ambiente. Anche le corti europee hanno sottolineato che, quando esistono evidenze di gravi rischi per la popolazione, gli Stati non possono rinviare indefinitamente gli interventi necessari, pena la violazione degli obblighi di protezione dei diritti fondamentali (art. 2 e 8 CEDU; art. 191 TFUE).